Il congedo obbligatorio e facoltativo del lavoratore padre

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Previdenza

Il congedo obbligatorio e facoltativo del lavoratore padre

Con la riforma del lavoro, la legge 28 giugno 2012, n.92, nello specifico l'art. 4, comma 24, lett. a) per le nascite avvenute dal 01 gennaio 2013, ed in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, il padre lavoratore dipendente (e non anche autonomo) ha l'obbligo di usufruire di un giorno di congedo di paternità da godere entro i cinque mesi dalla nascita del figlio contemporaneamente al godimento del congedo obbligatorio della lavoratrice madre.

Al congedo obbligatorio di paternità per il padre si affianca quello facoltativo di ulteriori due giorni, anche continuativi, che il padre lavoratore dipendente potrà godere entro il medesimo periodo (cinque mesi dalla nascita del figlio). Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente dall'astensione obbligatoria della madre.
La scelta del padre di godere dei due giorni di congedo facoltativo però obbligherà la lavoratrice madre ad anticipare il termine post-partum per un numero di giorni pari al numero dei giorni fruiti dal padre.
Il congedo obbligatorio e facoltativo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Come richiedere il congedo facoltativo di due giorni

La richiesta del lavoratore padre non deve essere fatta all'inps ma al proprio datore di lavoro, con un anticipo non minore di quindici giorni. I tre giorni di congedo per il lavoratore padre non possono essere goduti ad ore ma per l'intera giornata lavorativa.
Il lavoratore sulla base della data presunta del parto della lavoratrice madre potrà richiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi proprio in concomitanza con l'evento della nascita.
Da precisare che solo nel caso di congedo facoltativo il lavoratore padre dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della lavoratrice madre di non fruire del congedo di maternità obbligatorio a lei spettante per un numero di giorni equivalenti a quelli fruiti dal padre.

Importo dell'indennità

Il trattamento economico, erogato dall'inps, spettante al lavoratore padre per i tre giorni di congedo (un giorno obbligatorio e due facoltativi) è pari al 100% della retribuzione corrisposta.

 

Accredito contributivo

Il tre giorni di congedo (un giorno obbligatorio e due facoltativi) sono accreditati nella posizione previdenziale del lavoratore come contribuzione figurativa.

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

    Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

    Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

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  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

    Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

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  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

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  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

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  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

    Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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