Il congedo obbligatorio e facoltativo del lavoratore padre
Con la riforma del lavoro, la legge 28 giugno 2012, n.92, nello specifico l'art. 4, comma 24, lett. a) per le nascite avvenute dal 01 gennaio 2013, ed in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, il padre lavoratore dipendente (e non anche autonomo) ha l'obbligo di usufruire di un giorno di congedo di paternità da godere entro i cinque mesi dalla nascita del figlio contemporaneamente al godimento del congedo obbligatorio della lavoratrice madre.
Al congedo obbligatorio di paternità per il padre si affianca quello facoltativo di ulteriori due giorni, anche continuativi, che il padre lavoratore dipendente potrà godere entro il medesimo periodo (cinque mesi dalla nascita del figlio). Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente dall'astensione obbligatoria della madre.
La scelta del padre di godere dei due giorni di congedo facoltativo però obbligherà la lavoratrice madre ad anticipare il termine post-partum per un numero di giorni pari al numero dei giorni fruiti dal padre.
Il congedo obbligatorio e facoltativo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Come richiedere il congedo facoltativo di due giorni
La richiesta del lavoratore padre non deve essere fatta all'inps ma al proprio datore di lavoro, con un anticipo non minore di quindici giorni. I tre giorni di congedo per il lavoratore padre non possono essere goduti ad ore ma per l'intera giornata lavorativa.
Il lavoratore sulla base della data presunta del parto della lavoratrice madre potrà richiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi proprio in concomitanza con l'evento della nascita.
Da precisare che solo nel caso di congedo facoltativo il lavoratore padre dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della lavoratrice madre di non fruire del congedo di maternità obbligatorio a lei spettante per un numero di giorni equivalenti a quelli fruiti dal padre.
Importo dell'indennità
Il trattamento economico, erogato dall'inps, spettante al lavoratore padre per i tre giorni di congedo (un giorno obbligatorio e due facoltativi) è pari al 100% della retribuzione corrisposta.