Congedo parentale per i lavoratori parasubordinati

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Previdenza

Congedo parentale per il lavoratori parasubordinati

A decorrere dal 01 febbraio 2007, alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata, che abbiano titolo all'indennità di maternità (ossia abbiano accreditati tre mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo obbligatorio - ordinario e/o anticipato), è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, anche frazionabili, entro l'anno di vita del bambino.

Si ha diritto al congedo parentale anche nei casi di adozione o affidamento sia nazionali che internazionali per una durata complessiva di tre mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, i dodici anni di età.

Non potranno percepire questo assegno di congedo:
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (inferiori di durata a 30 giorni nell'anno solare e con un compenso inferiore ad euro 5.000,00 con lo stesso committente);
- i lavoratori autonomi (libero professionisti) che risultano iscritti alla gestione separata;
- i lavoratori titolari di pensione;
- i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In caso di parto plurimo il diritto al periodo di congedo parentale è riconoscibile per ogni bambino – fino a tre mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita.
L'inps riconoscerà il congedo parentale subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale oltre all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Quando presentare la domanda di congedo parentale

La domanda va presentata on-line, accedendo al sito internet dell'inps, avvalendosi del codice pin personale, in data anteriore all'inizio del congedo stesso. L'inps infatti erogherà solo i periodi successivi alla domanda.

Misura dell'indennità

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

Accredito contributivo

I tre mesi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione.

Lavoratori padri

In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre anche i lavoratori padri hanno diritto al congedo parentale di cui stiamo trattando.
Va ricordato che il congedo parentale spetta al lavoratore padre adottivo o affidatario.
I requisiti sono gli stessi trattati per le lavoratrici madri.

Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

    Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

    Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

    Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

    Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

    Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

    Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

    Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

    Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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