Diritto alla paternità Astensione del padre nei primi tre mesi di vita del bambino

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Previdenza

Diritto alla paternità

La legge italiana consente al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro fino al giorno del compimento del terzo mese di vita del bambino in caso di morte (durante il parto o dopo il parto, anche per cause non legate al parto stesso) o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa, ovvero di affidamento esclusivo al padre; ai fini del calcolo dei tre mesi risulta ininfluente la data del parto, del decesso, dell' insorgenza dell'infermità, dell'abbandono, ecc. della madre.

Il diritto del padre sussiste indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno della madre deceduta o gravemente malata.

CONGEDO PARENTALE

I padri hanno diritto al congedo parentale, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre che, pertanto, può essere anche non lavoratrice, con esclusione dei padri lavoratori a domicilio e dei padri lavoratori domestici.
Il lavoratore padre può utilizzare il congedo parentale contemporaneamente alla madre e anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre nonché durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri per l'allattamento.
Il periodo di astensione complessiva tra i genitori non può eccedere i 10 mesi e dovrà avvenire fino al giorno compreso dell'ottavo compleanno di vita del bambino. Qualora il padre si sia astenuto dal lavoro per assistere il proprio figlio per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi, i mesi complessivi tra i genitori possono arrivare ad 11, in questo caso quindi la madre non potrà comunque superare i 6 mesi di congedo parentale e l'elevazione a 7 mesi per il padre si avrà solo se la madre non supererà i 4 mesi di congedo parentale.
Il "padre solo" ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a 10 mesi, entro l'8° anno di età del bambino. In proposito si precisa che la situazione di "padre solo" può verificarsi in caso di morte della madre, o di abbandono del figlio da parte della madre, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale. Per la elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.

ADOZIONE O AFFIDAMENTO

In caso di adozione o affidamento il padre ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi dalla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia a condizione che la madre, anch'essa lavoratrice dipendente, abbia rinunciato a fruire di detto periodo. Il padre adottivo o affidatario avrà comunque diritto all'astensione dal lavoro in caso di decesso o di grave infermita' della madre o quando il bambino sia stato affidato soltanto a lui.
Il padre adottivo o affidatario a diritto ad usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i padri naturali.
Nel caso in cui il minore abbia un'età compresa tra i 6 ed i 12 anni il diritto ad astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

RIPOSI ORARI (ALLATTAMENTO)

E' consentito al lavoratore padre di poter godere dei riposi orari (c.d. allattamento) e del relativo trattamento economico nei seguenti casi:
- nel caso in cui il nascituro sia affidato in esclusiva al padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e non abbia quindi diritto a tali riposi (qualora la madre non svolga alcuna attività lavorativa è da escludersi che il padre possa godere in alternativa dei riposi, salvo che la madre, ancorché non lavoratrice, si trovi in uno stato di grave infermità).
Le ore di riposo giornaliere potranno essere godute dal padre lavoratore in base al proprio orario di lavoro nei limiti fissati per le lavoratrici madri (due ore giornaliere ridotte ad una se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore).

IMPORTANTE

In caso di parto plurimo le ore giornaliere di riposo sono raddoppiate e il padre lavoratore potrà godere delle ore non godute dalla madre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.

Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fornti normative e dei testi di prassi amministrativa

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

    Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

    Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

    Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

    Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

    Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

    Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

    Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

    Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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