Diritto alla paternità Astensione del padre nei primi tre mesi di vita del bambino
La legge italiana consente al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro fino al giorno del compimento del terzo mese di vita del bambino in caso di morte (durante il parto o dopo il parto, anche per cause non legate al parto stesso) o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa, ovvero di affidamento esclusivo al padre; ai fini del calcolo dei tre mesi risulta ininfluente la data del parto, del decesso, dell' insorgenza dell'infermità, dell'abbandono, ecc. della madre.
Il diritto del padre sussiste indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno della madre deceduta o gravemente malata.
CONGEDO PARENTALE
I padri hanno diritto al congedo parentale, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre che, pertanto, può essere anche non lavoratrice, con esclusione dei padri lavoratori a domicilio e dei padri lavoratori domestici.
Il lavoratore padre può utilizzare il congedo parentale contemporaneamente alla madre e anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre nonché durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri per l'allattamento.
Il periodo di astensione complessiva tra i genitori non può eccedere i 10 mesi e dovrà avvenire fino al giorno compreso dell'ottavo compleanno di vita del bambino. Qualora il padre si sia astenuto dal lavoro per assistere il proprio figlio per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi, i mesi complessivi tra i genitori possono arrivare ad 11, in questo caso quindi la madre non potrà comunque superare i 6 mesi di congedo parentale e l'elevazione a 7 mesi per il padre si avrà solo se la madre non supererà i 4 mesi di congedo parentale.
Il "padre solo" ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a 10 mesi, entro l'8° anno di età del bambino. In proposito si precisa che la situazione di "padre solo" può verificarsi in caso di morte della madre, o di abbandono del figlio da parte della madre, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale. Per la elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.
ADOZIONE O AFFIDAMENTO
In caso di adozione o affidamento il padre ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi dalla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia a condizione che la madre, anch'essa lavoratrice dipendente, abbia rinunciato a fruire di detto periodo. Il padre adottivo o affidatario avrà comunque diritto all'astensione dal lavoro in caso di decesso o di grave infermita' della madre o quando il bambino sia stato affidato soltanto a lui.
Il padre adottivo o affidatario a diritto ad usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i padri naturali.
Nel caso in cui il minore abbia un'età compresa tra i 6 ed i 12 anni il diritto ad astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
RIPOSI ORARI (ALLATTAMENTO)
E' consentito al lavoratore padre di poter godere dei riposi orari (c.d. allattamento) e del relativo trattamento economico nei seguenti casi:
- nel caso in cui il nascituro sia affidato in esclusiva al padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e non abbia quindi diritto a tali riposi (qualora la madre non svolga alcuna attività lavorativa è da escludersi che il padre possa godere in alternativa dei riposi, salvo che la madre, ancorché non lavoratrice, si trovi in uno stato di grave infermità).
Le ore di riposo giornaliere potranno essere godute dal padre lavoratore in base al proprio orario di lavoro nei limiti fissati per le lavoratrici madri (due ore giornaliere ridotte ad una se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore).
IMPORTANTE
In caso di parto plurimo le ore giornaliere di riposo sono raddoppiate e il padre lavoratore potrà godere delle ore non godute dalla madre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fornti normative e dei testi di prassi amministrativa