Il congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Previdenza

Il congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata

Le lavoratrici anche autonome iscritte alla gestione separata di cui alla legge 335/1995 hanno diritto dal 7 novembre 2007, con l'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007, al congedo di maternità durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (un mese se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità) e durante i tre mesi successivi al parto (quattro mesi se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità); in tale periodo i committenti non potranno adibire al lavoro le lavoratrici.
Il congedo di maternità spetta a condizione che le lavoratrici iscritte alla gestione separata non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia di un bambino che, al momento dell'adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso. In tali ipotesi, ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di maternità e del correlativo trattamento economico si tiene conto della data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva/affidataria.
L'obbligo di astensione dall'attività si estende anche ad eventuali periodi di interdizione anticipata e/o prorogata postum-partum in presenza di provvedimento autorizzativo da parte della Asl o del servizio ispettivo della direzione territoriale del lavoro.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dovranno pertanto presentare la domanda di maternità, on line, prima dell'inizio del congedo, accedendo al sito internet dell'inps avvalendosi del codice pin personale.

Importo dell'indennità

Per aver diritto all'indennità di congedo di maternità la lavoratrice dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione negli ultimi dodici precedenti la data presunta del parto (la contribuzione deve essere comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare). I dodici mesi precedenti la data presunta del parto vanno presi in considerazione anche ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.
L'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.
Da precisare che il reddito di riferimento per le attività di collaborazione è quello risultante dai versamenti contributivi mentre per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata quello risultante dalla dichiarazione dei redditi.
La corresponsione dell'indennità di maternità per i periodi è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista.

Accredito contributivo

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

 

Lavoratori padri

I lavoratori padri iscritti alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

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  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

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  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

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  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

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  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

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  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

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  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

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  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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