Il congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata
Le lavoratrici anche autonome iscritte alla gestione separata di cui alla legge 335/1995 hanno diritto dal 7 novembre 2007, con l'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007, al congedo di maternità durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (un mese se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità) e durante i tre mesi successivi al parto (quattro mesi se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità); in tale periodo i committenti non potranno adibire al lavoro le lavoratrici.
Il congedo di maternità spetta a condizione che le lavoratrici iscritte alla gestione separata non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia di un bambino che, al momento dell'adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso. In tali ipotesi, ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di maternità e del correlativo trattamento economico si tiene conto della data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva/affidataria.
L'obbligo di astensione dall'attività si estende anche ad eventuali periodi di interdizione anticipata e/o prorogata postum-partum in presenza di provvedimento autorizzativo da parte della Asl o del servizio ispettivo della direzione territoriale del lavoro.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dovranno pertanto presentare la domanda di maternità, on line, prima dell'inizio del congedo, accedendo al sito internet dell'inps avvalendosi del codice pin personale.
Importo dell'indennità
Per aver diritto all'indennità di congedo di maternità la lavoratrice dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione negli ultimi dodici precedenti la data presunta del parto (la contribuzione deve essere comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare). I dodici mesi precedenti la data presunta del parto vanno presi in considerazione anche ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.
L'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.
Da precisare che il reddito di riferimento per le attività di collaborazione è quello risultante dai versamenti contributivi mentre per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata quello risultante dalla dichiarazione dei redditi.
La corresponsione dell'indennità di maternità per i periodi è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista.
Accredito contributivo
I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.