Voucher per l'acquisto di servizi di Baby-Sitting

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Previdenza

Voucher per l'acquisto di servizi di Baby-Sitting

In materia di sostegno alla maternità e paternità altra importante novità, in vigore dal 01 gennaio 2013 e sperimentale per i successivi tre anni, è rappresentata dalla previsione dell'art.4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n.92, che attribuisce alla madre lavoratrice, anche iscritta alla gestione separata, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale (maternità facoltativa), negli undici mesi successivi, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o ad un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

La richiesta potrà essere presentata anche dalla lavoratrice madre che abbia già fruito in parte del congedo parentale.
Al beneficio possono accedere anche le madri adottive o affidatarie.
La richiesta del beneficio può essere richiesta per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli cui la data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
La richiesta delle mensilità per l'utilizzo del beneficio dei voucher riduce il diritto al congedo parentale di altrettante mensilità.

Lavoratrici escluse dal beneficio

a. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
b. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Misura del beneficio

Il contributo consiste in un importo di 300,00 euro mensili (in caso di parto gemellare la richiesta potrà essere presentata per ogni nascituro), per un massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), che verrà corrisposto attraverso i buoni lavoro (voucher) ritirabili presso la sede inps provinciale territorialmente competenze individuata in base alla residenza o al domicilio della lavoratrice madre indicato all'atto della presentazione della domanda, mentre nel caso in cui la madre lavoratrice si avvale di servizi per l'infanzia della rete pubblica o dei servizi privati accreditati, il contributo consisterà in un pagamento diretto da parte dell'inps verso la struttura prescelta, fino a concorrenza dell'importo di euro 300,00 mensili, dietro presentazione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettivo godimento del servizio.

Come richiedere il beneficio

La lavoratrice madre potrà richiedere i voucher per il servizio di baby-sitting o il contributo per il pagamento diretto da parte dell'inps dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati attraverso la rete, collegandosi al sito www.inps.it e servendosi del codice pin dispositivo.
L'inps, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio tenendo conto del reddito ISEE delle lavoratrici.
Per la richiesta nel periodo sperimentale dei tre anni (2013-2015) l'inps fisserà i termini iniziali e finali entro i quali sarà possibile presentare la domanda telematicamente, termini che verranno pubblicizzati e pubblicati sul sito inps.

Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa

Terminato di scrivere il 18 giugno 2013

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

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  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

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  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

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  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

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  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

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  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

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  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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