Lavoro accessorio - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato
Lavoro Accessorio e rischio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Questo è quanto ha precisato il Ministero del lavoro con una nota del 12 luglio 2013.
In risposta ad un quesito posto dalla Direzione territoriale del lavoro di Modena, il Ministero del lavoro ha scritto che per il lavoro accessorio non è applicabile la maxi sanzione per lavoro "nero" in quanto si tratta di una forma contrattuale per la quale non è richiesta la comunicazione al Centro per l'Impiego.
La maxi sanzione per lavoro "nero" potrà invece essere applicata qualora, nell'ambito di un controllo ispettivo, emerga che il datore di lavoro non abbia provveduto ad effettuare la comunicazione preventiva all'inps/inail, connessa all'attivazione delle prestazioni lavorative accessorie.
E' bene ricordare che la legge 92/2012 (c.d. riforma lavoro) ha modificato l'art.70 e ss. del decreto legislativo 276/2003 e fissato il valore orario di ogni voucher in 10 euro (escluso il settore agricolo), questo per evitare che un unico voucher possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero, addirittura, più giornate. Nella nota il Ministero affronta la questione dell'assenza di remunerazione in presenza di giornate comunicate preventivamente all'inps o all'inail.
Esempio: prestazione lavorativa di n. 1 prestatore di lavoro accessorio comunicata on-line all'inps per il periodo 01 agosto 2013 - 30 agosto 2013. Acquisto di 20 voucher da parte dell'azienda.
Partendo dal presupposto che le giornate lavorative dal 01 agosto al 30 agosto, al netto dei riposi settimanali di legge, sono 26 e che un ora di lavoro vale 10 euro, in caso di controllo ispettivo risulterà che l'acquisto dei voucher non poteva completamente coprire le 26 giornate.
In questo caso il Ministero nella nota scrive: "la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all'irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell'avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti, al riguardo appare tuttavia necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di un impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione".
Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa