Le collaborazioni a progetto dopo il decreto legge 76/2013

Con l'entrata in vigore del decreto legge 76/2013 il contratto a progetto subisce ulteriori modifiche rispetto a quanto era già avvenuto con la legge 92/2012.
Le principali novità riguardano in particolare:
- il contratto a progetto (Co.Co.Pro) dovrà essere stipulato in forma scritta e l'indicazione di tutti gli elementi del contratto (durata, descrizione del progetto, individuazione del risultato finale, corrispettivo, forme di coordinamento con il committente, eventuali misure di sicurezza), già previsti dal decreto legislativo 276/2003 e successive modifiche, da ultima la legge 92/2012, diviene tassativa, "ad substantiam";
- il progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che potranno essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ministero sostituendo la vocale "o" con la vocale "e" pone meno vincoli sul contratto a progetto che, d'ora innanzi, per essere considerato legittimo non dovrà comportare lo svolgimento di compiti al contempo esecutivi e ripetitivi. Una nota: il ministero del lavoro con la circolare n.29 del 11 dicembre 2012 ha indicato a titolo esemplificativo una serie di attività che non possono rientrare nelle collaborazioni a progetto, alcuni esempi: baristi e camerieri, commessi, addetti alle pulizie, muratori, segretari e terminalisti;
- anche ai lavoratori e lavoratrici impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle dimissioni in bianco introdotte dalle legge 92/2012.
Da precisare che anche gli associati in partecipazione saranno soggetti in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale all'obbligo di convalida delle dimissioni. Nota: la sanzione amministrativa a carico dei committenti in caso di mancata convalida delle dimissioni da euro 5000 ad euro 30000.