Le ferie

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Lavoro

Le ferie per i lavoratori

Le ferie, un diritto irrinunciabile, servono principalmente per reintegrare le energie psicofisiche spese dai lavoratori in corso d'anno per compiere la loro prestazione lavorativa.
La legge in primis e la contrattazione collettiva, anche aziendale, disciplinano la maturazione, la durata minima, i termini di godimento, oltre alla retribuzione da corrispondere ai lavoratori per il loro godimento.

Il diniego a far godere le ferie al proprio personale dipendente comporta, a danno del datore di lavoro, oltre che sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza anche un risarcimento del danno che il lavoratore può richiedere al proprio datore di lavoro.
Il periodo di godimento e le modalità di utilizzo vengono stabiliti in genere dai datori di lavoro in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali.
La legge italiana stabilisce che i lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane di ferie all'anno e che tale periodo, salvo diversa previsione contrattuale, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
La maturazione delle ferie è collegata all'effettiva prestazione lavorativa o, nel caso di assenza, solo per eventi che sono equiparati al servizio di lavoro effettivo.
Di seguito si evidenziano alcuni eventi che danno diritto alla maturazione delle ferie:

  • Malattia
  • Congedo di maternità e paternità
  • Ferie
  • Permessi disabili e loro familiari
  • Infortunio
  • Congedo matrimoniale
  • Contratti di solidarietà
  • Incarichi per seggi elettorali

Ed alcuni eventi che non danno diritto alla maturazione delle ferie:

  • Congedo parentale
  • Sciopero
  • Malattia del bambino
  • Preavviso non lavorato
  • Cig a zero ore
  • Cigs straordinaria (per le ore non lavorate)
  • Aspettativa per cariche elettive
  • Licenziamento illegittimo
  • Periodo di assenza intercorrente tra il licenziamento e la reintegra

Per tutti i lavoratori che sono assunti in corso d'anno o a termine matureranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di lavoro effettivamente prestato.

In caso di malattia prima del periodo feriale programmato le ferie decorreranno al termine della malattia.
In caso invece di malattia sopravvenuta durante le ferie queste sono sospese ma il dipendente dovrà provare l'incompatibilità della malattia con le ferie e comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, inviando il relativo certificato medico (la sospensione delle ferie avvera' dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza).
Se il lavoratore si ammala all'estero e si tratta di uno stato convenzionato con l'Italia o fa parte della comunità europea il dipendente entro tre giorni deve recarsi presso la struttura estera di riferimento; nel caso in cui invece lo stato estero non sia convenzionato o sia extra Cee allora il dipendente dovrà provvedere ad inviare tutta la documentazione medica certificata dall'autorità italiana entro cinque giorni al proprio datore di lavoro (anche all'estero sono possibili controlli medici).

Le ferie non godute possono essere retribuite se eccedono le 4 settimane previste per legge e quelle residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

    Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

    Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

    Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

    Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

    Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

    Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

    Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

    Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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