Le ferie

Le ferie, un diritto irrinunciabile, servono principalmente per reintegrare le energie psicofisiche spese dai lavoratori in corso d'anno per compiere la loro prestazione lavorativa.
La legge in primis e la contrattazione collettiva, anche aziendale, disciplinano la maturazione, la durata minima, i termini di godimento, oltre alla retribuzione da corrispondere ai lavoratori per il loro godimento.
Il diniego a far godere le ferie al proprio personale dipendente comporta, a danno del datore di lavoro, oltre che sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza anche un risarcimento del danno che il lavoratore può richiedere al proprio datore di lavoro.
Il periodo di godimento e le modalità di utilizzo vengono stabiliti in genere dai datori di lavoro in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali.
La legge italiana stabilisce che i lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane di ferie all'anno e che tale periodo, salvo diversa previsione contrattuale, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
La maturazione delle ferie è collegata all'effettiva prestazione lavorativa o, nel caso di assenza, solo per eventi che sono equiparati al servizio di lavoro effettivo.
Di seguito si evidenziano alcuni eventi che danno diritto alla maturazione delle ferie:
- Malattia
- Congedo di maternità e paternità
- Ferie
- Permessi disabili e loro familiari
- Infortunio
- Congedo matrimoniale
- Contratti di solidarietà
- Incarichi per seggi elettorali
Ed alcuni eventi che non danno diritto alla maturazione delle ferie:
- Congedo parentale
- Sciopero
- Malattia del bambino
- Preavviso non lavorato
- Cig a zero ore
- Cigs straordinaria (per le ore non lavorate)
- Aspettativa per cariche elettive
- Licenziamento illegittimo
- Periodo di assenza intercorrente tra il licenziamento e la reintegra
Per tutti i lavoratori che sono assunti in corso d'anno o a termine matureranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di lavoro effettivamente prestato.
In caso di malattia prima del periodo feriale programmato le ferie decorreranno al termine della malattia.
In caso invece di malattia sopravvenuta durante le ferie queste sono sospese ma il dipendente dovrà provare l'incompatibilità della malattia con le ferie e comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, inviando il relativo certificato medico (la sospensione delle ferie avvera' dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza).
Se il lavoratore si ammala all'estero e si tratta di uno stato convenzionato con l'Italia o fa parte della comunità europea il dipendente entro tre giorni deve recarsi presso la struttura estera di riferimento; nel caso in cui invece lo stato estero non sia convenzionato o sia extra Cee allora il dipendente dovrà provvedere ad inviare tutta la documentazione medica certificata dall'autorità italiana entro cinque giorni al proprio datore di lavoro (anche all'estero sono possibili controlli medici).
Le ferie non godute possono essere retribuite se eccedono le 4 settimane previste per legge e quelle residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro.