Detassazione delle retribuzioni

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Fiscale

moneta

Anche per questo anno la detassazione 2013 e per i prossimi due anni a seguire sarà possibile applicarla sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività. A stabilirlo è l’art.1, comma 481, della legge n.228 del 24 dicembre 2012 (meglio conosciuta come legge di stabilità per il 2013) e a definirne le modalità il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.

Misura dell'agevolazione

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 10% sul reddito irpef e sulle addizionali regionali e comunali.

Retribuzione di produttività

Il Decreto del 22 gennaio 2013 stabilisce che per retribuzione detassabile debba intendersi tutte quello voci corrisposte in busta paga, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.

Il Ministero del lavoro nella circolare n.15 del 3 aprile 2013 ha fatto alcuni esempi di voci retributive detassabili, collegate ad esempio:

  • all’andamento del fatturato;
  • ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero di clienti cui si da riscontro;
  • a minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
  • alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (esempio i ROL);
  • a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria;
  • a premi di rendimento o produttività (quali ad esempio quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 247/2007), ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi di orario adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
  • ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività;
  • al miglioramento della produttività attraverso modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda e modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (esempio il lavoro domenicale o festivo), e/o orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro.

Il Decreto prevede in alternativa la possibilità di applicare la detassazione nel caso in cui all’interno dei contratti collettivi a livello territoriale o aziendale si preveda congiuntamente l’attivazione di una misura in almeno tre di queste quattro aree di intervento:

a) ridefinizione dei sistemi di orario e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idonei a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Chi potrà usufruire della detassazione

La detassazione opererà esclusivamente nel settore privato e in favore dei lavoratori subordinati che nell’anno 2012 non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori ad euro 40000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva in vigore al momento.

Tetto fiscale di detassabilità

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, che potranno godere dell’agevolazione fiscale del 10%, non potranno comunque superare nel corso del 2013 euro 2500 lordi.

Esempio:

Somme lorde erogate a titolo di retribuzione di produttività

2750

A sottrarre la contribuzione c/dipendente pari al 9,19%

2750 x -9,19% = 252,72

Somme imponibili soggette a detassazione

2750 – 252,72 = 2497,28

Imposta sostitutiva 10%

2497,28*10% =  249,73

La detassazione viene regolamentata dai contratti collettivi

La detassazione viene prevista con la sottoscrizione di contratti collettivi a livello territoriale o aziendale sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del requisito della maggior rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali: RSA o RSU, ovviamente per le aziende prive di rappresentanze sindacali resta ferma la possibilità di sottoscrivere contratti aziendali con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.

Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa

Terminato di scrivere il 18 giugno 2013

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

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  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

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  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

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  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

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  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

    Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

    Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

    Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

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